ONLUS

Onlus è l'acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcune organizzazioni non profit.
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Onlus è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e definisce una qualifica rilevante ai fini fiscali che può essere ottenuta da alcune entità non profit in conformità ai requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 460/1997. Cesserà di esistere con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tutte le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni, le Cooperative e altre strutture private che soddisfano determinati requisiti statutari, svolgono attività a favore di individui svantaggiati (anche all’estero sotto forma di aiuto umanitario) e operano in determinati settori commerciali.

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Cooperative Sociali e le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono organizzazioni non profit di diritto, poiché le normative speciali prevedono già requisiti simili.

Quali sono i requisiti statutari di un’organizzazione non profit?
I requisiti statutari (quindi ciò che deve essere previsto nello statuto dell’organizzazione) necessari per ottenere la qualifica di organizzazione non profit sono:

– lo svolgimento di attività in uno o più settori previsti dalla legge a esclusivo fine di solidarietà sociale;
– il divieto di svolgere attività diverse da quelle richieste dalla legge, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse;
– il divieto di distribuire, anche indirettamente, profitti e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura unitaria;
– l’obbligo di utilizzare profitti o avanzi di gestione per l’attuazione di attività istituzionali e direttamente connesse ad esse;
– l’obbligo di donare il patrimonio dell’organizzazione, in caso di sua estinzione per qualsiasi motivo, ad altre organizzazioni non profit di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
– l’obbligo di redigere il bilancio annuale o la relazione;
– regolamentazione uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’efficacia del rapporto stesso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– l’uso, nel nome e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della dicitura “organizzazione non profit di utilità sociale” o dell’acronimo Onlus.

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